Il superammortamento torna operativo. Il beneficio vale per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile 2019, di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

Il decreto crescita prevede l’applicabilità del bonus fiscale agli investimenti effettuati da soggetti titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del 30% riguarda i beni strumentali materiali nuovi, ossia quei beni di uso durevole, che vengono utilizzati nel ciclo produttivo direttamente dagli esercenti attività di impresa (o arti e professioni) che hanno il possesso di tali beni a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Sono esclusi gli investimenti in:

  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
  • fabbricati e costruzioni
  • autovetture (e altri veicoli specificati nell’art. 164 comma 1 TUIR)
  • beni immateriali
  • attrezzature di lunga durata (beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 Legge di Stabilità 2016)