“Rottamazione” delle cartelle esattoriali (rottamazione-ter art. 3 DL 119/2018)

  • La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. Il soggetto interessato deve manifestare la sua volontà di aderire presentando un’apposita istanza entro il 30/04/2019. Il modulo per questa istanza (DA-2018) può essere inviato via PEC (+ copia documento di riconoscimento) o consegnato direttamente allo sportello dell’Agenzia Entrate-Riscossione (link DA-2018: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Gruppo/DA-2018-MODELLO-ADESIONE-ROTTAMAZIONE-TER_06112018.pdf). È possibile effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione o in max. 10 rate di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (5 anni complessivi per il versamento delle somme dovute). Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019.
  • Anche chi ha aderito alla cd. “rottamazione-bis” può usufruire di questa nuova definizione agevolata, versando entro il 07/12/2018 le rate mancanti con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018. Con il pagamento entro tale data si accede automaticamente al nuovo differimento degli importi residui ancora dovuti, il cui versamento va effettuato in 10 rate di pari importo con scadenza 31/07 e 30/11 di ogni anno, a decorrere dal 2019 o in unica soluzione entro il 31/07/2019; non è richiesta la consegna di alcun modulo di adesione, entro il 30/06/2019 l’Agente della riscossione invia al debitore un’apposita comunicazione completa di bollettini precompilati.

 

Stralcio cartelle esattoriali fino a 1.000 € (rottamazione-ter art. 4 DL 119/2018

  • è disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2010, ancorché riferiti a cartelle oggetto della “rottamazione-ter”. Quanto versato fino al 23/10/2018 si considera acquisito definitivamente, gli importi versati a partire dal 24/10/2018 verranno utilizzati per compensare altri debiti esattoriali, oppure, in caso non applicabile, verranno restituiti. Il soggetto non deve presentare alcun modulo di adesione.

 

La rottamazione-ter non può essere richiesta per iscrizioni a ruolo riguardanti:

  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe / ammende / sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti / sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali.